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VITTORIA AL TAR DEL LAZIO CANDIDATI ESTERNI – SENTENZA DI MERITO

Il Tar del Lazio sezione terza bis ha accolto nel merito, con sentenza n. 8216 pubblicata il 10 luglio 2021, il ricorso collettivo presentato nell’interesse dei candidati esterni all’esame di stato che non avevano potuto presentare la domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il corrente biennio 2020/2022.

Il Giudice amministrativo nell’accogliere la tesi dello studio legale Sarnacchiaro ha precisato che:

“Ad essere dirimente, ai fini della soluzione dell’odierna controversia,  la statuizione contenuta nel richiamato art. 1, co. 7 del d.l. n. 22/2020, convertito dalla legge n. 41/2020, secondo cui “[…] Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato […]”.

La ratio legis deve essere individuata nella volontà una volta posticipato l’esame di stato dei candidati privatisti al mese di settembre 2020 per esigenze riconducibili alla pandemia in atto, di evitare che da tale slittamento temporale potessero derivare dei pregiudizi nei loro confronti, disponendo che l’Amministrazione consentisse la loro ammissione con riserva a tutte le “procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate” per le quali fosse richiesto il possesso del diploma di secondo grado.

La formulazione utilizzata dal Legislatore nell’individuare le procedure in cui dovesse essere applicata tale previsione è talmente ampia da non potersi ammettere una sua interpretazione in senso restrittivo, escludendo le GPS, tenuto conto, peraltro, che a venire in rilievo è una norma di favore, adottata in un periodo emergenziale particolarmente delicato che, pertanto, deve necessariamente essere interpretata in via estensiva.

Avv. Giovanna Sarnacchiaro

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