I ricorrenti sono docenti laureati in Italia ed hanno conseguito in Romania il titolo di specializzazione per il sostegno scuola secondaria di secondo grado ADSS e avevano già ottenuto sentenza favorevole del Consiglio di Stato, ma non essendovi stato riscontro da parte del Ministero hanno proposto ricorso per giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Il massimo organo di giustizia amministrativa ha affermato come segue:
la suddetta sentenza, di cui con il ricorso in esame si chiede l’ottemperanza, in
coerenza con l’orientamento consolidato di questo Consiglio, ha affermato che, a
fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la
laurea conseguita in Italia (ex se rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento
reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso
un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato di diniego;
– la sentenza ha precisato, inoltre, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia
UE e in particolare la sentenza n. 675 del 2018, che il Ministero è chiamato
unicamente… alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un
altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata
complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano
inferiori a quelle delle formazioni continue a tempo pieno;
Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 5229 del 9 luglio 2021