Una nostra assistita era stata depennata dalle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratrice scolastica da un istituto scolastico della provincia di Milano, con contestuale disconoscimento del servizio prestato e risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato. L’amministrazione scolastica aveva motivato le proprie determinazioni sulla convinzione che il diploma di qualifica conseguito presso l’istituto paritario Centro Studi Sannitico non fosse titolo valido in quanto il Centro Studi Sannitico era sprovvisto di autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica per l’a.s. 2012/13.
Il tribunale adito in funzione di giudice del lavoro con sentenza n. 1070/2021 ha accolto totalmente la tesi dello studio legale Sarnacchiaro riconoscendo il diritto dell’istante al reinserimento nelle graduatorie con il punteggio che avrebbe dovuto maturare nonché il risarcimento del danno da mancata retribuzione con condanna alle spese di lite.
Avv. Giovanna Sarnacchiaro