Vista la recente sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2022 n. 145 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-bis del decreto legge N. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge N. 148 del 14 settembre 2011 per violazione degli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, quest’ultimo in relazione all’articolo 6 CEDU.
Lo studio legale ha attivato un ricorso individuale per il personale docente destinato all’estero finalizzato ad ottenere l’indennità di amministrazione unitamente all’indennità di servizio estero prevista dall’art. 170 del DPR n. 18/67, con conseguente richiesta di condanna del MAECI (già Ministero degli Affari Esteri – MAE) al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di amministrazione durante il periodo di servizio all’estero.
Nello specifico viene contestata l’illegittimità della mancata corresponsione dell’indennità di amministrazione prevista dall’art. 33 CCNL Ministeri 1998/2001 (e prima ancora dell’art. 34, comma 2, lett. a) CCNL Ministeri 1994/1997 nei periodi di servizio all’estero) sulla base della non cumulabilità di tale emolumento con l’indennità di servizio estero prevista dall’art. 170 DPR 18/1967.
Possono aderire al ricorso i docenti che hanno prestato servizio all’estero e che intendono far valere nei loro confronti l’indennità di amministrazione non percepita.
Per chiedere maggiori informazioni i docenti interessati possono inviare una e-mail a: studiolegalesarnacchiaro@gmail.com oppure contattare telefonicamente allo 0818291318 ore 16/19.
Avv. Giovanna Sarnacchiaro