La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una docente cancellata dalle graduatorie ad esaurimento per il mancato aggiornamento.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una docente cancellata dalle graduatorie ad esaurimento per il mancato aggiornamento.

Sulla questione dei docenti cancellati dalle graduatorie ad esaurimento per non aver aggiornato la domanda si è espressa in data 01.03.2017  con sentenza n. 5285 la Suprema Corte che ha cassato con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Torino, delineando i principi di diritto a cui la stessa dovrà attenersi.

In particolare la Corte di Cassazione ha affermato nella sentenza che: “Il riferimento alla legge n. 296 del 2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l’ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio”.

Con tale principio di diritto la Suprema Corte ha fissato un punto cruciale e nel contempo ha dato voce ai docenti che hanno visto respinto il ricorso in primo grado (anche se ricordiamo che la giurisprudenza maggioritaria  è favorevole al reinserimento dei docenti cancellati)  incoraggiando gli stessi a proseguire il giudizio per la tutela dei propri diritti.

scarica qui la sentenza

Sentenza_Cassazione_reinserimento

 


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