Con sentenza n. 1125 dell’11 settembre 2018 il tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso di un nostro assistito, docente precario, con molteplici contratti a tempo determinato dal 30.10.2006; il giudice del lavoro con sentenza esemplare e meticolosa ha fatto un impeccabile excursus normativo e giurisprudenziale ed ha accertato e dichiarato l’illegittimità della reiterazione delle assunzioni a termine del ricorrente con decorrenza dal 30.10.2006 e ha condannato il MIUR a risarcire il danno in favore del ricorrente nella misura di 6 mensilità della retribuzione dif atto da ultimo percepita, oltre accessori di legge, nonché il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, durante la successione dei contratti a tempo determinato, per i periodi effettivamente lavorati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo.
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