In data odierna il Giudice del Lavoro di Brescia con sentenza n. 1150/2017 ha accertata la abusiva reiterazione dei contratti a termine e l’illegittimo blocco stipendiale perpetrato dal MIUR nei confronti di un docente precario che aveva prestato servizio fin dal 2004/2005 per un periodo superiore a 36 mesi su posti vacanti in organico di diritto, mentre per i restanti periodi con contratti al 30 giugno o anche inferiori. Il giudice afferma che: “Le citate norme comunitarie, per come è stato chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, vietano che il lavoratore a tempo determinato riceva un trattamento relativo all’anzianità di servizio meno favorevole del lavoratore a tempo indeterminato comparabile per il solo fatto di essere assunto con contratto a termine in quanto, diversamente opinando, si vanificherebbero gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro (v. sent. 302 – 305/11 del 18.10.2012 Valenza + altri/AGCM)”.
A tale argomentazione si aggiunge che il docente è stato assunto per un periodo superiore a 36 mesi su posto vacante in organico di diritto con cattedre fino al 31 agosto, senza che il MIUR predisponesse le procedure concorsuali atte a stabilizzare la posizione lavorativa.
Pertanto, il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno pari a 4 mensilità, nonché la progressione stipendiale e relative differenze retributive che sarebbero spettate al lavoratore a tempo indeterminato.
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SENTENZA 1150 DEL 2017 BRESCIA