
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 19717 del 16 luglio 2025, ha sancito il principio di diritto a cui dovrà attenersi il giudice di rinvio secondo cui: in tema di mobilità scolastica ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto cd. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del D.P.R. n. 970 del 1975 – che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni – va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE.
Stessa sorte spetta, secondo la suprema Corte, all’art. 127, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994, che richiede la permanenza di cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno per accedere al trsferimento al ruolo comune, dovendosi invece computare nel quinquennio anche i periodi di insegnamento di preruolo.
Possono presentare ricorso tutti i docenti di ruolo che intendono avvalersi dei periodi di preruolo per il passaggio sul posto comune; per informazioni e costi si può inviare una email a: info@avvocatogiovannasarnacchiaro.it; oppure chiamare allo studio legale al fisso 0818291318 ore 16/19.
Avv. Giovanna Sarnacchiaro