Il tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver ripreso la Corte di Cassazione: che esclude in conclusione la possibilità di configurare un abuso laddove il reiterarsi di contratti a tempo determinato “risponde ad oggettive, specifiche esigenze, a fronte delle quali, non fa riscontro alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, per essere la stessa tenuta al puntuale rispetto della articolata normativa che ne regola l’assegnazione”.
Tale impostazione appare condivisa anche dalla Corte Costituzionale che, nell’ambito del giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale. sollevata relativamente all’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, la corte Costituzionale, pur dando atto che il sistema scolastico italiano presenta delle esigenze di flessibilità fisiologica, per cui è indispensabile il ricorso ad una certa percentuale di contratti a tempo determinato, analizzato il fenomeno in concreto con l’utilizzo di dati numerici e temporali, ha concentrato la sua attenzione sull’ultima proposizione del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, secondo cui il conferimento delle supplenze annuali su posti effettivamente vacanti e disponibili ha luogo “in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo” e sollevato rispetto a tale norma dei dubbi interpretativi di compatibilità comunitaria.
Pertanto, afferma il giudice, la diversità di trattamento economica tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato prevista dall’ordinamento italiano deve essere rivisitata alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE.
in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l’accordo quadro è tale da imporre l’applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto.
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SENTENZA PRECARI TRIBUNALE DI NAPOLI