Ennesima sentenza di accoglimento per docenti depennati dalle GaE: il giudice accerta il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Caserta con decorrenza dal triennio scolastico 2014/2017.

Ennesima sentenza di accoglimento per docenti depennati dalle GaE: il giudice accerta il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Caserta con decorrenza dal triennio scolastico 2014/2017.

Con sentenza n. 629/2018 il tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di una docente di scuola secondaria di secondo grado che era stata cancellata dalle graduatorie ad esaurimento per mancato aggiornamento della domanda, poi ripresentata nel 2014 con modalità cartacea.

il giudice, argomentando sulla legge n. 296/2006, ha affermato che: “…la normativa da ultimo richiamata, introducendo un termine ultimo per l’ingresso nelle graduatorie, ha voluto impedire nuovi ingressi di docenti prima non iscritti; non può tuttavia ritenersi che la stessa abbia precluso i successivi aggiornamenti della graduatoria preesistente rispetto ai docenti già iscritti e, soprattutto, non ha previsto ipotesi di definitiva esclusione dalla graduatoria quale conseguenza della mancata presentazione della domanda di permanenza per uno dei periodi di aggiornamento”.

Avv. Giovanna Sarnacchiaro

 


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